Modifiche assunzioni disabili

L’entrata in vigore del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011 ha modificato la cosiddetta flessibilità delle assunzioni obbligatorie dei disabili.

La precedente normativa prevedeva già che i datori di lavoro potessero assumere più disabili di quanti previsti dalla legge, andando a compensare così l’obbligo di assunzione presso altre unità produttive della stessa azienda nella stessa regione.

Il DL 138/2011 invece concede ora ai datori di lavoro di compensare le assunzioni a livello nazionale. Quindi i datori di lavoro privati che possiedono più unità produttive possono assumere  più persone disabili presso una sede e compensare così le assunzioni al di sotto del numero di legge in altre unità.

QUALI AZIENDE  – le aziende che potranno agire in questo modo sono le società collegate o controllate (parte del gruppo individuato ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ). Si tratta di grosse società, che spesso hanno sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. I datori di lavoro che intendono avvalersi della compensazione devono trasmettere telematicamente, ai servizi provinciali di competenza, il prospetto annuale della totalità di assunzioni a livello nazionale e dell’assolvimento dell’obbligo di assunzione ai sensi della legge.

GLI ENTI PUBBLICI – Per gli enti pubblici la compensazione può essere attuata unicamente a livello regionale.

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